PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al secondo comma dell'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 2.

      1. All'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, le parole: «e del Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
      2. All'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, dopo le parole: «Le guardie forestali» sono inserite le seguenti: «dello Stato e gli agenti dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 3.

      1. In materia previdenziale, a carico dei bilanci regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome le norme vigenti per gli appartenenti alle altre Forze di polizia di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni.